La legge 3/2018 ha istituito l’obbligatorietà di iscrizione all’Albo: “Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo” (Capo II, art. 5, comma 2).
La legge 145/2018 al comma 537 dell’art.1 ha stabilito che coloro che hanno esercitato la professione di EP per almeno tre anni nel periodo 1-1-2009/31-12-2018, con un titolo utile per le statuizioni nazionali o regionali ma non abilitante per l’iscrizione all’Albo, possono continuare ad esercitare l’attività pur. Quella dell’EP è una delle 19 professioni sanitarie che più di tutte ha subìto una stratificazione normativa nazionale e regionale che ha portato moltissimi professionisti ad esercitare pur in mancanza di un titolo formalmente abilitante.
A tutti coloro che esercitano la professione di educatore professionale con funzioni, compiti e competenze definiti e protetti dal DM 520/98 indipendentemente dal settore o servizio, o campo applicativo ove gli stessi operano, indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale) o dalla sede in cui l’esercizio dell’attività avviene (struttura o ente pubblico o privato anche ove non accreditato.
SI! Essendo l‘Educatore Professionale come definito dal DM 520/98 professionista sociale e sanitario che opera, con le funzioni di propria competenza, in “strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale” (art. 1 comma 4 DM520/98) per esercitare la professione è obbligatorio l’iscrizione all’Albo professionale mediante titolo abilitante. Si ricorda che l’esercizio di una PROFESSIONE in assenza dell’iscrizione al relativo Albo nazionale si configura come abuso della professione.
Per fare una domanda di concorso pubblico per Educatore Professionale con funzioni descritte dal DM 520/98 è obbligatorio essere iscritti all’Albo.
A decorrere dal 1° luglio 2018, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari, ai sensi della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018, tutti i Professionisti Sanitari afferenti all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione sono tenuti a presentare quanto prima la domanda di iscrizione all’ordine. Per i primi 18 dall’entrata in vigore del DM 13 marzo 2019, le iscrizioni (come previsto dall’art. 5 comma 2) sono state valutate dai RAMR (Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative). Ora il loro mandato è scaduto e tale funzione sarà svolta delle Commissioni d’Albo.
La Legge 145/2018 ha stabilito che ci si doveva iscrivere entro e non oltre il 31/12/2019. Il Decreto-legge 162/2019 art.5 comma 5 ha Prorogato le iscrizioni agli elenchi speciali sino al 30/06/2020.16.
NO, i corsi intensivi proposti dalle varie università di SDE sono finalizzati a rilasciare la qualifica di EP socio pedagogico così come definito dalla legge 205/2017, qualifica che non abilita all’esercizio della professione di educatore professionale così come normata dal DM 520/98 e non dà la possibilità di iscrizione all’Albo professionale.
Si puntualizza inoltre che la legge 205/2017 integrata con il comma 517 della L.145/2018, pur estendendo l’intervento dell’EP socio pedagogico in ambito sociosanitario e della salute, non prevede che esso svolga funzioni già riservate o tipiche dell’EP di cui al 520/98.
La funzione educativa dell’educatore professionale socio pedagogico di cui alla Legge 205/2017SMI, può essere solo riferibile agli apprendimenti formali, informali e non formali ma non ai progetti di autonomia possibile rivolti ai soggetti in difficoltà perché questa è competenza tipica ed esclusiva dell’EP di cui al DM 520/98.
Non si può pertanto operare in alcun ambito al di fuori dell’Albo o degli elenchi speciali se si svolgono le funzioni tipiche (educative e riabilitative rivolte all’inserimento/reinserimento sociale dei soggetti in difficoltà) descritte dal DM520/98.
L’operatore che esercita la professione di Educatore Professionale ai sensi del DM 520/98 che non risulta iscritto al relativo Albo o Elenco Speciale può essere perseguibile penalmente per esercizio abusivo della professione.