Il professionista iscritto all’Albo degli Ordini TSRM e PSTRP aderenti al sistema di pagamento Pago PA per rinnovare l’iscrizione all’Albo e pagare la relativa tassa di iscrizione Annuale (di seguito TIA) deve accedere alla propria area riservata effettuando il login nella piattaforma “AlboWeb” direttamente dal sito web
https://amministrazione.alboweb.net/login e selezionando l’area utente.

Guida rinnovo iscrizione albo.

Alla voce “Cassetto Pagamenti” è possibile consultare lo stato dei pagamenti annuali e verificare all’interno della colonna “Pagato” l’avvenuto pagamento relativo.

E’ disponibile una funzione online per scaricare la ricevuta dei pagamenti resi a FNO TSRM PSTRP attraverso il sistema PagoPA, quali la tassa di iscrizione annuale e la polizza assicurativa (se si stipula con la convezione dell’ordine attraverso il portale web https://iscrizioni.alboweb.net/).
Il link da seguire è il seguente: https://pagopa.mps.it/public?i=FNO_TSRM
Inseriti i dati richiesti si può scaricare la ricevuta in formato pdf e poi liberamente stampabile.
E’ consigliabile conservare la ricevuta di pagamento per eventuali successive verifiche.

Tutti gli iscritti agli Ordini aderenti alla convenzione per la fornitura delle caselle di posta elettronica certificata nei domini “tsrm.org” e “tsrm-pstrp.org” hanno a disposizione una casella PEC gratuitamente.

La procedura di attivazione è consultabile all’interno della guida della casella PEC convenzionata.

Effettuare il login nella piattaforma “AlboWeb” collegandosi al sito web https://amministrazione.alboweb.net/login e selezionare l’area utente.

Guida adesione sistema protezione e polizza assicurativa

Per qualsiasi informazione relativa all’accesso al sistema tessera sanitaria TS è possibile consultare la guida ed il relativo link.

Da una prima analisi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 1.2. si evince che i soggetti tenuti all’obbligo formativo sono quelli appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normative senza distinguere tra iscrizione all’albo oppure all’elenco speciale:“Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”.
Oltre alla norma già citata, si riporta l’art. 25 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, che stabilisce che “sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.” Pertanto, i professionisti iscritti all’elenco speciale, se sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di Formazione continua.

Come stabilito dalla normativa, l’obbligo di formazione continua ECM decorre dallo 01/01 dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine professionale. Di conseguenza al riordino delle Professioni messo in atto dalla L. 3/2018, i professionisti che si sono iscritti all’Ordine nel 2018 e nel 2019 potevano rientrare in due macro categorie: da un lato professionisti che non avevano esercitato in precedenza (neolaureati o professionisti già aventi titolo ma che prima non esercitavano la professione sanitaria), dall’altro professionisti che già esercitavano la professione sanitaria e che si sono iscritti all’Ordine appena creato.

Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S calcola la decorrenza dell’obbligo ECM in base alla data di iscrizione all’ordine professionale: pertanto, eventuali crediti in precedenti all’iscrizione non vengono conteggiati.

Se un professionista già esercitava in precedenza, il portale non tiene conto di tutti i crediti acquisiti negli anni precedenti all’iscrizione all’Albo, per cui il professionista non vede riconosciuta la formazione acquisita nei trienni precedenti. Pertanto, il Co.Ge.A.P.S. ha sviluppato la possibilità, su base volontaria, di inserire una data diversa da quella di iscrizione all’Ordine in base a cui ricalcolare la decorrenza dell’obbligo formativo ECM, i crediti acquisiti e le relative riduzioni ove applicabili.

Se lo desidera può fornire al Co.Ge.A.P.S una data diversa di decorrenza dell’obbligo ECM in modo che il sistema informatico calcoli un nuovo obbligo formativo, ma una data antecedente la decorrenza indicata dall’Ordine è una facoltà e scelta individuale.

Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione all’Ordine professionale via email/PEC:

  • attestato di partecipazione al programma ECM;
  • certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo;