PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione , nello svolgimento della propria attività amministrativa, opera seguendo criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo i principi e le disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in applicazione del proprio Regolamento di attuazione della medesima legge.

Consulta il Regolamento attuativo della legge 7 agosto 1990, n. 241

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al Responsabile di cui al comma 9 bis dell’art. 2 della legge n. 241/1990 – individuato nella persona del Segretario del Consiglio dell’Ordine affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti.

Nel caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra individuati, il Responsabile è la persona incaricata delle funzioni di supplenza secondo le seguenti modalità:
il Segretario è sostituito dal Presidente;
il Presidente è sostituito dal Vice Presidente;
il Vice Presidente è sostituito dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.